Mobbing
una realtà diffusa anche se non ancora normata
La condotta di mobbing si manifesta in una pluralità di comportamenti materiali o provvedimentali, ostili e reiterati, contraddistinti da finalità persecutorie e o discriminatorie
Il “mobbing” per definirsi tale deve protrarsi nel tempo e può essere posto in essere sia datore di lavoro e diretta a ledere il dipendente sia da colleghi e/o superiori, l’intento lesivo è l’elemento che caratterizza maggiormente il mobbing.
IL Mobbing può essere di tipo:
- Verticale – quando i comportamenti vessatori sono posti in essere dal superiore nei confronti di un subordinato.
- Orizzontale quando le condotte sono perpetrate da tra lavoratore e lavoratore di pari grado
- Bossing – tipologia di condotta posta in essere dall’azienda per escludere su soggetto.
Secondo una recentissima sentenza dei Giudici di legittimità (n. 10037/2025 )perché si configuri mobbing sul lavoro devono ricorrere, congiuntamente, i sette parametri di seguito elencati.
“Le vessazioni2ì” devono dunque avvenire sul luogo di lavoro:
- I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo.
- Non devono essere episodiche ma reiterate e molteplici.
- Deve trattarsi di più azioni ostili.
- Devono ricorrere almeno due tra queste azioni: attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce.
- La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro.
- Occorre l’intento persecutorio.
- Ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente”. (sent. n. 10037/2015)
Qualora sussistano tutti gli elementi sopra evidenziati il lavoratore potrà rivendicare il risarcimento del danno.
Ai fine di intraprendere la via giudiziale per la rivendicazione dei danni patiti, è imprescindibile
dimostrare, con l’ausilio di un avvocato, la sussistenza dei comportamenti ostili ricevuti, i danni subiti, nonché la correlazione tra i due elementi. A tal fine è necessario avere a disposizione cospicuo materiale probatorio, come ad es. a titolo esemplificativo le registrazioni di conversazioni effettuate tra lavoratore e datore di lavoro, messaggi ed e-mail tra l’autore del mobbing e la vittima, eventuali testimonianze di colleghi.
Il dipendente potrà ricorrere in via giudiziale per richiedere il risarcimento del danni ( esistenziale, morale e biologico) subiti sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale, oltre che vedersi riconoscere il ristoro delle spese medico-sanitarie sostenute
